Secondo la sentenza la multa doveva «essere supportata dalla specifica indicazione delle ragioni tecniche»
E’ destinata a far discutere la sentenza del giudice di pace di Chiavari che ha annullato la multa a un ristoratore di Lavagna che, durante il lockdown del 2021, aveva servito i clienti dopo le 18.
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«La previsione di fasce orarie nelle quali lo svolgimento dell’attività non era consentita – scrive il giudice Cristina Grassone nella sentenza riportata sull’edizione di levante del Secolo XIX – avrebbe dovuto essere supportata dalla specifica indicazione delle ragioni tecniche che facevano ritenere un incremento del rischio di diffusione del contagio nell’esercizio delle attività nelle fasce orarie in cui operava il divieto».
Il titolare, difeso dall’avvocato Marco Mori, aveva ricevuto una multa da 400 euro. La sanzione era stata impugnata e nei giorni scorsi è arrivata la sentenza. Le ragioni tecniche non sono contenute né «nel Dcpm del 14 gennaio 2021 – scrive ancora il giudice – né nel verbale del Comitato Tecnico Scientifico della seduta del 12 gennaio».
La multa a gennaio 2021
La sentenza del giudice di pace chiavarese, la prima nel territorio del Tigullio, potrebbe incoraggiare adesso i ricorsi dei ristoratori che sono stati sanzionati nei mesi difficili delle restrizioni e delle chiusure. I fatti risalgono al gennaio 2021. Il ristoratore tiene aperto il locale anche oltre l’orario previsto dal decreto del Governo. Per questo riceverà più multe, così come verrà multato per la questione del Green pass. La sentenza depositata nei giorni scorsi, si riferisce ad uno dei verbali presi dal ristoratore.
«Impugneremo anche le altre sanzioni», sottolinea l’avvocato Marco Mori. Il giudice Cristina Grassone scrive ancora nella sentenza: «nel caso che ci occupa, la limitazione dell’orario di svolgimento dell’attività di ristorazione determinava la compressione di un diritto costituzionalmente garantito, quale quello del libero esercizio dell’attività economica». In conclusione, il giudice di pace, ha sottolineato «l’illegittimità del Dcpm del 14 gennaio 2021 nella parte in cui individua la misura violata senza esplicitare i presupposti di fatto, nonché le ragioni tecnico scientifiche, poste a fondamento della misura restrittiva».
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