Lo ‘sceriffo’ Vincenzo De Luca emana una nuova ordinanza anti contagio. Dopo solo due giorni dall’elezione il governatore firma l’ordinanza numero 72 che dispone l’obbligo di utilizzo della mascherina contro il Covid-19 anche all’aperto, indipendentemente dalla distanza interpersonale. «Occorre ripristinare immediatamente comportamenti responsabili, a maggior ragione con l’apertura delle scuole. Se vogliamo evitare chiusure generalizzate è necessario il massimo rigore» commenta De Luca. Obbligo che al momento non è stato imposto in nessuna regione d’Italia.
L’ordinanza dispone «l’obbligo, su tutto il territorio regionale, di indossare la mascherina anche nei luoghi all’aperto, durante l’intero arco della giornata, a prescindere dalla distanza interpersonale, fatte salve le previsioni degli specifici protocolli di settore vigenti (ad esempio per le attività di ristorazione, bar, sport all’aperto)». Restano esclusi i bambini al di sotto dei 6 anni, i portatori di patologie incompatibili con l’uso della mascherina e le persone durante l’esercizio in forma individuale di attività motoria o sportiva.
La nuova ordinanza conferma le disposizioni dell’ordinanza del’8 agosto concernenti «l’obbligo di rilevare la temperatura corporea dei dipendenti ed utenti degli uffici pubblici ed aperti al pubblico e di impedire l’ingresso, contattando il Dipartimento di prevenzione dell’Asl competente, laddove venga rilevata una temperatura superiore a 37,5°C».
E dispone l’obbligo «ai titolari di esercizi commerciali, culturali, ricreativi, o comunque aperti al pubblico, non all’aperto, di effettuare la misurazione della temperatura corporea all’ingresso dei locali di esercizio e di assicurare la presenza di dispenser di gel o soluzioni igienizzanti, subordinando l’accesso ai locali alla previa igienizzazione delle mani e al riscontro di temperatura inferiore a 37,5°C».
Infine vengono richiamati «tutti gli esercenti, gestori ed utenti alla stretta osservanza delle misure di prevenzione e sicurezza. Al fine di rendere tempestiva la corretta ricostruzione degli eventuali casi da contatto stretto – si legge nell’ordinanza – vi è l’obbligo dell’identificazione di almeno un soggetto per tavolo o per gruppo di avventori attraverso la rilevazione e conservazione dei dati con idoneo documento di identità».
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