Senza «entrare nel merito della decisione di fissare un’età massima»
In relazione alla sentenza n. 146 della Corte costituzionale, depositata oggi, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 (Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 2023, n. 87, fonti MIC precisano quanto segue:
«La Consulta ha accolto le questioni di legittimità costituzionale esclusivamente con riferimento all’art. 77 della Costituzione e, quindi, al ricorso allo strumento della decretazione d’urgenza in luogo della legge ordinaria. Peraltro, il governo, ai sensi dell’art. 77 citato, adotta i decreti-legge “sotto la sua responsabilità”, in forza di un’autonoma scelta politica, con la conseguenza che non è possibile determinare a priori i casi straordinari di necessità e di urgenza che legittimano il ricorso a tale strumento».
«La stessa locuzione adoperata dall’art. 77 della Costituzione presenta “un largo margine di elasticità”, idoneo a ricomprendere una pluralità di situazioni che non possono essere imbrigliate entro schemi rigidi. In sostanza, la Consulta, con la sentenza n. 146, ha evidenziato solo la mancanza dei presupposti di necessità e urgenza di provvedere tramite decreto-legge, senza entrare nel merito della decisione di fissare un’età massima per i sovrintendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche, che è evidentemente lasciata alle scelte discrezionali del governo».