Covid-19, stretta di De Luca: mascherina torna obbligatoria all’aperto

di Redazione

Lo ‘sceriffo’ Vincenzo De Luca emana una nuova ordinanza anti contagio. Dopo solo due giorni dall’elezione il governatore firma l’ordinanza numero 72 che dispone l’obbligo di utilizzo della mascherina contro il Covid-19 anche all’aperto, indipendentemente dalla distanza interpersonale. «Occorre ripristinare immediatamente comportamenti responsabili, a maggior ragione con l’apertura delle scuole. Se vogliamo evitare chiusure generalizzate è necessario il massimo rigore» commenta De Luca. Obbligo che al momento non è stato imposto in nessuna regione d’Italia.

L’ordinanza dispone «l’obbligo, su tutto il territorio regionale, di indossare la mascherina anche nei luoghi all’aperto, durante l’intero arco della giornata, a prescindere dalla distanza interpersonale, fatte salve le previsioni degli specifici protocolli di settore vigenti (ad esempio per le attività di ristorazione, bar, sport all’aperto)». Restano esclusi i bambini al di sotto dei 6 anni, i portatori di patologie incompatibili con l’uso della mascherina e le persone durante l’esercizio in forma individuale di attività motoria o sportiva.

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La nuova ordinanza conferma le disposizioni dell’ordinanza del’8 agosto concernenti «l’obbligo di rilevare la temperatura corporea dei dipendenti ed utenti degli uffici pubblici ed aperti al pubblico e di impedire l’ingresso, contattando il Dipartimento di prevenzione dell’Asl competente, laddove venga rilevata una temperatura superiore a 37,5°C».

E dispone l’obbligo «ai titolari di esercizi commerciali, culturali, ricreativi, o comunque aperti al pubblico, non all’aperto, di effettuare la misurazione della temperatura corporea all’ingresso dei locali di esercizio e di assicurare la presenza di dispenser di gel o soluzioni igienizzanti, subordinando l’accesso ai locali alla previa igienizzazione delle mani e al riscontro di temperatura inferiore a 37,5°C».

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Infine vengono richiamati «tutti gli esercenti, gestori ed utenti alla stretta osservanza delle misure di prevenzione e sicurezza. Al fine di rendere tempestiva la corretta ricostruzione degli eventuali casi da contatto stretto – si legge nell’ordinanza – vi è l’obbligo dell’identificazione di almeno un soggetto per tavolo o per gruppo di avventori attraverso la rilevazione e conservazione dei dati con idoneo documento di identità».

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